Parlare di copyright è come mangiare una zuppa bollente: Buona, ottima, salutare;ma se non si sta attenti ci si scotta. Il copyright, ancora oggi, è un tema “scottante”.
Concordo pienamente con questa affermazione:
[...] Si tratta di un problema assolutamente generale perché gli uomini non creano dal nulla bensì creano per accrescimento del creato che ciascuno di essi trova. [...]
Diverse, ed opposte, le dimensioni del problema. Da un lato c’è una visione di totale controllo, un mondo in cui ogni singolo utilizzo di un’opera è regolamentato, magari con l’impiego di mezzi/strumenti tecnologici. Dall’altro lato c’è la posizione secondo la quale, nel mondo digitale, il copyright (praticamente) non ha più ragione di essere e di esistere.
Qual è il giusto punto di vista?
Tutto?
Nulla?
O qualche via mediana?
Difficile dirlo.
In fondo, nella storia dell’umanità, il diritto d’autore è un’invenzione relativamente recente. I grandi autori dell’antichità non firmavano contratti di edizione per pubblicare le loro opere; eppure disponiamo di un immenso bagaglio culturale fatto di testi letterari, opere pittoriche, sculture, musiche popolari. Se si considera (a grandi linee) la struttura socioeconomica delle grandi civiltà classiche, si osserva che gli artisti e gli intellettuali riuscivano a vivere della loro arte, ma non certo per le percentuali sulle vendite delle copie delle loro opere, quanto piuttosto grazie ai rapporti “clientelari” che riuscivano a crearsi: “mecenatismo”. Dimostrando di essere un buon pittore, era più facile per l’artista che il potente di turno lo ospitasse presso la sua corte e che gli commissionasse nuove opere; dimostrando di essere un esperto scrittore, era più facile per l’intellettuale che un ricco signore lo incaricasse di occuparsi dell’istruzione dei suoi figli. La storia greca, ed anche latina, è piena di esempi come questi. Nella maggior parte dei casi, le opere letterarie degli autori venivano riprodotte in pochissime copie a mezzo di copiatura manuale (grazie agli scribi, agli amanuensi), anche in quel caso su commissione di coloro che potevano disporre di una biblioteca e che (soprattutto) potevano permettersi di retribuire tale dispendioso lavoro di riproduzione. In un tale sistema non si avvertiva più di tanto l’esigenza di controllare, e regolamentare, con strumenti giuridici questa attività di riproduzione artigianale di opere; né tantomeno si poteva pensare ad un meccanismo di tutela dell’opera o dell’autore come quello del diritto d’autore.
L’esigenza iniziò ad essere percepita solo molto più avanti negli anni, in epoca moderna, con l’avvento della stampa; e più precisamente con l’avvento della stampa a livello industriale. Infatti per i primi decenni di vita la stampa rimase comunque una sorta di procedimento artigianale e i libri così prodotti risultavano veri e propri beni di lusso, rari e sempre riservati a pochi eletti. Con la diffusione della stampa come procedimento industriale, invece, si iniziò a capire di poter riprodurre le opere letterarie in serie, riducendo di molto i costi fissi di produzione. Il libro divenne progressivamente un oggetto sempre più comune e destinato ad una diffusione “di massa”. E’ in questa fase che inizia a definirsi la compagine soggettiva classica del diritto d’autore, nella quale c’è l’autore (cui spetta l’ideazione dell’opera e la sua estrinsecazione), l’editore (cui spetta la trasformazione dell’opera in bene di mercato, la produzione industriale delle copie e la loro commercializzazione) e il fruitore dell’opera (cui spetta la chiusura di questa ideale catena, con l’acquisto e l’utilizzo degli esemplari dell’opera). Fra questi soggetti cominciarono ad instaurarsi rapporti di rilevanza giuridica, che però erano nuovi alla scienza del diritto; c’era bisogno di porre delle regole per tutelare gli interessi dei vari soggetti e per evitare situazioni di squilibrio a favore di coloro che avevano maggiore potere economico.
Da qui l’idea di creare un “diritto d’autore”, cioè una serie di prerogative attribuite per legge all’autore di un’opera fra cui principalmente il diritto di sfruttamento esclusivo dell’opera. E’ grazie a queste nuove norme che l’autore poteva decidere che cosa fare della propria opera e a chi cedere lo sfruttamento della stessa; ed è grazie a queste norme che la situazione prima descritta si riequilibra, poiché l’editore dovrà in qualche modo sempre tener conto delle prerogative dell’autore (che rimane il detentore originario dei diritti in questione). Si tratta – è giusto sottolinearlo – di norme di diritto privato, dato che siamo nell’ambito squisitamente contrattuale.
Ma, tornando all’interrogativo iniziale (Copyright si, no, in parte?) quale risposta dare?
Il diritto, italiano ed internazionale, ha già dato questa risposta: esistono normative specifiche che regolano il “diritto d’autore” (o copyright). Si è quindi cercato di regolamentare i casi specifici, che nella pratica si manifestano, sulla base delle norme che, nel tempo, si sono perfezionate ed hanno meglio interpretato la volontà delle varie parti in gioco.
Interessante, da segnalare, le Creative Commons Public Licenses (CCPL); sono delle licenze di diritto d’autore che si basano sul principio di “alcuni diritti riservati”, tutti gli altri (diritti) permessi. Cosa sono le Creative Commons Public Licenses? Semplice, e comprensibile, la spiegazione sul sito web di Creative Commons italia (leggi qui).
E’, forse, quella flessibilità la giusta via di mezzo?
Ai posteri, l’ardua sentenza …
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